L’INPS con il messaggio n. 2331 del 17 giugno u.s. ha pubblicato le tabelle aggiornate per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare spettante a lavoratori subordinati e assimilati a partire dal prossimo mese di luglio 2021.
Le tabelle dalla n. 11 alla n. 19 riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni disposte dal Decreto Legge n. 79/2021 in via sperimentale fino alla fine di quest’anno pari a euro 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55,00 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
Si tratta di una disposizione transitoria, che da gennaio 2022 sarà sostituita dal nuovo assegno unico universale introdotto dal Family Act (L. n. 46/2021), ancora in attesa dei suoi decreti legislativi di attuazione.
I lavoratori dipendenti di aziende del settore privato (circolare Inps n. 45/2019) per effettuare la richiesta degli assegni al nucleo familiare, devono utilizzare esclusivamente la procedura telematica compilando il modulo ANF/DIP online, accessibile dal sito http://www.inps.it, oppure attraverso i servizi telematici del Patronato INAS CISL.
Inoltre, l’esito positivo della domanda sarà disponibile al cittadino solo nella specifica sezione «consultazione domanda». L’INPS non invierà alcun provvedimento di riconoscimento della prestazione, ma soltanto l’eventuale provvedimento di reiezione. Dopo 10 giorni dall’invio l’interessato, se non ha ricevuto la reiezione della domanda, dovrà recarsi dal suo datore di lavoro comunicando l’avvenuta richiesta.
Anche in caso di richiesta di autorizzazione (per esempio per madre singola, figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati ecc..), il richiedente non riceverà più dall’INPS il modello ANF43 (provvedimento di autorizzazione), ma soltanto l’eventuale provvedimento di reiezione della richiesta di autorizzazione (ANF58). L’esito della richiesta di autorizzazione sarà disponibile al cittadino nella specifica sezione «consultazione domanda».
Il diritto all’ANF decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).
Qualora la domanda venga presentata dopo l’insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei 5 anni precedenti (prescrizione quinquennale), tenendo presente che nel caso di variazione del reddito del nucleo e/o dei familiari a carico, devono essere presentati nuovi modelli reddituali.
Evidenziamo poi che il 70% del reddito complessivo deve derivare da lavoro dipendente o da un’altra prestazione derivante da un’attività di lavoro dipendente rispetto al reddito totale familiare (redditi fabbrica, redditi lavoro autonomo ecc..) e spetta per il nucleo familiare che può essere composto da: richiedente lavoratore o titolare della pensione; coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia; figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno; figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione.
L’ANF spetta per il nucleo familiare che può essere composto da: figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi” (con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni) previa autorizzazione; fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione; nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente (anche se i genitori sono viventi, purché privi di redditi), previa autorizzazione.
Riportiamo in allegato la guida pratica per la compilazione del modulo ANF/DIP telematico presente nel sito dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale http://www.inps.it alla sezione prestazioni e servizi: Assegno per il nucleo familiare – Lavoratori Dipendenti di Aziende Attive.
La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto