Il Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2021 ha approvato il nuovo Decreto Legislativo sull’Assegno Unico e universale che entrerà in vigore 2022, in favore di chi ha figli, dal 7° mese di gravidanza, fino al 21° anno di età, definito “unico” perché unifica e sostituisce una serie di misure a sostegno delle famiglie, e “universale” in quanto viene attribuito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia da almeno due anni in Italia, compresi i cittadini extracomunitari.
ENTRATA IN VIGORE
L’Assegno Unico entrerà in vigore dal 1° marzo 2022 sostituendo gli attuali assegni familiari transitori che, verranno erogati grazie ad una proroga fino a fine febbraio 2022, per allineare l’assegno temporaneo per gli autonomi a queste nuove scadenze.
FIGLI MINORENNI L’Assegno Unico e universale figli avrà un valore da 175 a 50 euro al mese per ogni figlio minore fino al compimento dei 18 anni. Tale importo spetta nella misura piena di 175 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000. Per i livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 50 euro.
FIGLI MAGGIORENNI Dai 18 anni fino al compimento dei 21 anni il contributo varia da 85 a 25 euro purché ricorra una delle seguenti condizioni: frequentare un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale. Tale importo spetta nella misura piena di 85 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 25 euro.
MAGGIORAZIONI PER FAMIGLIE CON PIU’ DI 2 FIGLI
Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione da 85 euro a
15 euro al mese. Tale importo spetta in misura piena di 85 euro per un ISEE pari o
inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a
raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 15 euro.
MAGGIORAZIONI PER FIGLI DISABILI
Per ogni figlio con disabilità a carico per cui non sono previsti limiti di età. Per
ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della
condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi pari a: 105 euro mensili in
caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e 85 euro mensili
in caso di disabilità media. Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al
compimento dei 21 anni di età è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 50 euro
mensili. Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è
previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura
piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce
gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE
pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
ALTRI CASI DI MAGGIORAZIONE
È prevista una maggiorazione anche per le madri con meno di 21 anni pari a 20 euro
mensili per ciascun figlio. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da
lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minorenne pari a 30 euro
mensili. Questa quota spetta in misura piena con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori la somma si riduce gradualmente fino ad annullarsi in
corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Dal 2022, infine, sarà riconosciuta
una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100
euro mensili per nucleo.
MAGGIORAZIONE PER I PRIMI TRE ANNI, FINO AL 2025
Per consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e
di garantire il rispetto del principio di progressività, per i primi tre anni di applicazione
dell’assegno unico, sarà istituita una maggiorazione dell’importo di natura
transitoria, su base mensile. La maggiorazione sarà riconosciuta ai soggetti aventi
diritto all’assegno e in presenza della contestuale presenza di due condizioni: valore
dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000
euro; effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in
presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo
familiare del richiedente.
AGEVOLAZIONI ABOLITE CON L’ARRIVO DELL’ASSEGNO UNICO
Con l’arrivo dell’assegno unico 2022 saranno abrogate una serie di altre misure di
sostegno alla natalità come: il premio alla nascita o all’adozione; l’assegno ai nuclei
familiari con almeno tre figli minori; gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e
orfanili. Le abrogazioni scatteranno a partire da quando sarà introdotto il sostegno unico.
DETRAZIONI FISCALI PER FIGLI A CARICO
A partire dal 1° marzo 2022, data di istituzione dell’assegno unico e universale per i figli
a carico, non ci sarà un’abolizione generalizzata delle detrazioni IRPEF ma una
rimodulazione, infatti, queste continueranno ad essere riconosciute per i figli
naturali, adottivi o affidati a carico di età superiore a 21 anni, per i quali non è
previsto il riconoscimento dell’assegno unico e universale, figli che sono considerati
fiscalmente a carico se: hanno meno di 24 anni e producono reddito non superiore a
4.000 euro nel periodo d’imposta di riferimento o superati i 24 anni, producono un reddito
non superiore a 2.840,51 euro (stessa soglia prevista per gli altri familiari a carico).
Saranno aboliti invece i riferimenti relativi alle maggiorazioni per i figli con disabilità
di 400 euro per figlio, considerando che in tal caso è previsto il riconoscimento
dell’assegno unico anche sopra i 21 anni. Parimenti, sarà eliminata la norma che
prevede una maggiorazione per le famiglie con più di tre figli a carico, attualmente
pari a 200 euro per figlio.
ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI
Gli importi dell’Assegno Unico e le relative soglie ISEE verranno adeguati
annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita. Con riguardo all’assegno
relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all’ISEE in corso di
validità a dicembre dell’anno precedente.
COME PRESENTARE DOMANDA PER L’ASSEGNO UNICO FIGLI 2022
La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica dal 1° gennaio di
ciascun anno all’INPS o tramite il Patronato INAS CISL, e sarà valida per il periodo
compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione e quello di febbraio
dell’anno successivo. Ad oggi l’INPS, che ha 20 giorni di tempo da quando avverrà la
pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento, non ha ancora definito tutti i
dettagli per l’invio della domanda, su cui vi terremo aggiornati.
CHI PUÓ PRESENTARE DOMANDA
La domanda di Assegno Unico universale può essere presentata da un genitore o
da chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo,
l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di
un tutore, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato. I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la
corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
COME VIENE EROGATO L’IMPORTO E QUANDO
Il nuovo Assegno Unico per i figli verrà accreditato direttamente sul conto corrente
del beneficiario (IBAN indicato in fase di domanda) oppure mediante bonifico
domiciliato a favore di beneficiari anche non titolari di un conto corrente. Fanno
eccezione i percettori del reddito di cittadinanza, i quali ricevono l’importo con le stesse
modalità di erogazione del RdC. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese
successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui è presentata
entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal
mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede
al riconoscimento dell’assegno entro 60 giorni dalla domanda.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla
composizione del nucleo familiare deve essere comunicata con apposita procedura
telematica all’INPS o presso patronati entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con
riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
NEUTRALITÀ FISCALE E COMPATIBILITÀ
L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo. L’assegno è
compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico
erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Inoltre,
è compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli definiti di
seguito. Per la determinazione del Reddito familiare l’assegno non si computa nei
trattamenti assistenziali.
ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)
Alla presentazione della domanda per l’Assegno Unico per i figli, i richiedenti dovranno
allegare anche la dichiarazione ISEE per stabilire l’importo dell’assegno. Tuttavia, chi
non la presenta riceverà comunque l’assegno calcolato al minimo dell’importo. Per
l’ISEE 2022 si dovranno considerare i dati relativi ai redditi e patrimoni del 2020.
La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto