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Il 27 settembre l’INPS con la circolare n. 142 ha fornito chiarimenti sulle conseguenze dell’azzeramento degli scatti di età pensionabile nel biennio 2021-2022, senza il previsto adeguamento alle aspettative di vita, relativo alla maturazione del requisito pensionistico dei titolari di prestazioni di incentivo all’esodo, per i quali è prevista anche la possibilità di optare per una diversa formula di pensione qualora ne maturassero i requisiti prima dell’uscita prevista in origine dall’accordo siglato, il tutto, con effetti sia sulla liquidazione della prestazione sia sul ricalcolo della contribuzione correlata.
In particolare, l’Istituto affronta il caso dei titolari, entro il 1° gennaio 2019, di prestazioni di accompagnamento alla pensione ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (isopensione), e di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In pratica, si forniscono indicazioni in merito alle decorrenze da attribuire alle pensioni in oggetto, si chiarisce come viene rideterminato il periodo di spettanza e l’eventuale contribuzione correlata e sono fornite anche le indicazioni per il conseguimento dei trattamenti pensionistici alla fine del trattamento.
Per il biennio 2021-2022 (periodo durante il quale gli incrementi della speranza di vita sono stati azzerati, modificando le stime precedenti, utilizzate dall’INPS, ai fini del rilascio delle certificazioni di esodo), per i beneficiari di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e prestazioni di accompagnamento alla pensione (isopensione) maturati entro il 1° gennaio 2019 si tiene conto dei seguenti requisiti a prescindere dalla data certificata, in via prospettica, in fase di accesso alle prestazioni:

• per la pensione anticipata 42 anni e 3 mesi per le donne e a 43 anni e 3 mesi per gli uomini come requisito contributivo; • per la pensione di vecchiaia 67 anni come requisito anagrafici; • i decreti direttoriali per gli anni a venire stabiliranno l’incremento della speranza di vita per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2023. Viene conseguentemente modificata la durata delle prestazioni e della contribuzione eventualmente dovuta. Esclusivamente per le domande di pensione anticipata presentate entro il mese successivo alla circolare, viene garantito il pagamento dell’indennità tra la scadenza delle prestazioni e la percezione del trattamento pensionistico.
Resta ferma la possibilità di avvalersi, se maturano i requisiti di età, contribuzione e finestra di accesso prima della scadenza della prestazione inizialmente stabilita e comunicata con il provvedimento di liquidazione della prestazione di incentivo all’esodo, di qualunque altra tipologia di pensione (Quota 100, cumulo, totalizzazione, Opzione Donna, ecc.), indipendentemente da quella alla quale era stata inizialmente riferita la prestazione di accompagnamento a pensione.
Inoltre, la circolare n. 142 chiarisce, per quanto riguarda la pensione anticipata ordinaria, che si può inoltrare la domanda chiedendo con apposita dichiarazione di volersi avvalere dei requisiti di accesso previsti dalla nuova normativa in materia di pensione anticipata ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (41 anni e 10 mesi per le donne e a 42 anni e 10 mesi per gli uomini con la decorrenza del trattamento pensionistico che si acquisisce sempre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti contributivi).
In tali casi le prestazioni di accompagnamento e gli assegni straordinari dovranno essere erogati anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata sarà dovuto fino al raggiungimento dei requisiti contributivi.
La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto

 


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