A seguito delle risposte pervenute alla ITL e alle OOSS in relazione alla denuncia in oggetto ci
preme evidenziare che, al di là del CCNL applicato dall’appaltatore, esiste una legge, appunto
la nr. 11/2016 art.1 c. 10, che vincola l’applicazione della clausola sociale “In caso di
successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima
attività di call center”, il fatto che la legge non si rivolga al solo CCNL TLC è chiaro in quanto fa
menzione ai “contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento,
stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale”. Se è vero che, trattandosi di attività di call center, quindi attività normalmente svolte da
imprese che applicano il CCNL delle TLC, quest’ultimo sia stato rapidamente aggiornato con i
riferimenti alla normativa, ciò non esclude che un’impresa applicante il CCNL metalmeccanico
debba ritenersi esonerata dal seguire la legge.
A maggior ragione che il contratto dei metalmeccanici, all’art.10 sezione IV, ben cita la legge in
oggetto alle lettere fff) e ggg) in relazione proprio alla clausola sociale ma negli appalti pubblici ,
non si ritiene esente in quanto le imprese metalmeccaniche non applicano il CCNL del pubblico
impiego, anzi intende “valorizzare principi etici e comportamenti di responsabilità sociale volti a
salvaguardare l’occupazione compatibilmente con le esigenze organizzative delle imprese
coinvolte ed anche al fine di contrastare fenomeni distorsivi della concorrenza”. Si rammenta a
queste ITL che questi sono gli stessi scopi prefissati dalla legge 11/2016 con l’art. 1 comma 10 che
si inserisce in un sistema, gli appalti di contact center, in cui per anni la concorrenza si è fatta
esclusivamente sul costo del lavoro a danno dei posti di lavoro e dei lavoratori.
Queste OOSS ritengono che il CCNL dei metalmeccanici non abbia ritenuto di normare anche il comma 10 in oggetto in quanto riferito ad un’attività che propriamente non appartiene al settore che rappresenta, ma, per analogia con i richiami che lo stesso CCNL fa alla legge 11/2016 ed ai valori etici e di responsabilità dalla stessa espressa, analogia dimostrata anche dal fatto che la disciplina normativa prevista è molto simile a quella del CCNL TLC in tema di comunicazioni, risposte, esame congiunto e propositi, non si possa assolutamente ritenere esentata un’impresa metalmeccanica dalla normativa stabilita dal comma 10.
Queste OOSS ritengono quindi che le società aggiudicatrici dell’appalto per la fornitura di servizi di contact center per la commessa Generali non siano esonerate in alcun modo dall’applicazione della clausola sociale prevista per legge e legata alla tipologia di attività. Ritengono, inoltre, Generali responsabile del futuro di questi lavoratori che rischiano il posto di lavoro. Altresì non si può accettare che un committente, specie se si tratti di un’azienda del calibro di Generali, non preveda nelle procedure di gare di appalto la clausola sociale, quando anche la legge disciplina in questa direzione.
Crediamo quindi che sia opportuno un pronto intervento di queste ITL ai fini di valutare il futuro di questi lavoratori.
Certi di un vostro riscontro, distinti saluti.
Le Segreterie Regionali Veneto
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