A seguito delle richieste di chiarimento da parte delle lavoratrici e lavoratori relative alla programmazione dei permessi legge 104, evidenziamo che il nuovo CCNL Grafici Industria sottoscritto lo scorso 19 dicembre 2023 ha introdutto il seguente capoverso: “LEGGE 104: In conformita a quanto previsto dalla Legge e dalle disposizioni ministeriali, i permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992, quando vengono fruiti per un utilizzo programmabile che lo consenta, dovranno essere richiesti con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi”.
Su tale punto ricordiamo che l’Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31/2010 del 6 luglio 2010 ha chiarito che la normativa della Legge 104 non affronta la questione del preavviso che il lavoratore è tenuto a fornire al proprio datore nel momento in cui si astiene dall’attività lavorativa in forza dei permessi retribuiti e che:
“Si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove: – il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza; – purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza; […] la predeterminazione di tali criteri dovrebbe altresì garantire il mantenimento della capacità produttiva dell’impresa e senza comprometterne, come detto, il buon andamento [… ] fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali”.
Pertanto, al lavoratore non può essere negato il permesso legge 104/1992, in caso di improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile.
Le RSU Pixartprinting FISTel CISL
La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto